Obbligatorietà del casco sui quad

Obbligatorietà del casco sui quad: citazioni e considerazioni su casco e quadricicli dal nuovo codice della strada

Riportiamo in seguito una serie di nostre considerazioni sugli articoli e decreti legge del Nuovo Codice della Strada di interesse per i Quadricicli a Motore. Si ricorda che il Nuovo Codice della Strada è in vigore dal 01-07-2003.

Definizione quadricicli a motore ed identificazione in categoria specifica del nuovo codice della strada:

Art.53: Motoveicoli 1.

I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: ……..
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

Obbligo del casco: citiamo l’ultima versione del Comma 1 (modificato con il decreto legge del 27-06-2003 n° 151) dell’articolo 171.

Art.171, Comma 1 e Comma 1/Bis(Decreto legge 27-06-2003 in vigore dal 01-07-2003):
11. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e’ fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; Da qui, considerando che i Quadricicli a motore sono una sottocategoria di “Motoveicoli” se ne deduce l’obbligo del casco omologato obbligatorio per passeggero e conducente.

Sanzioni indicate dal decreto legge del 27-06-2003 n° 151: riportiamo i seguenti comma sempre dell’articolo 171

c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Come indicazione sulla sottrazione di punteggio dalla patente indichiamo poi il punto di interesse (Comma 2) della tabella sotto citata sempre del decreto legge del 27-06-2003 n° 151:

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS

Art. 171 Comma 2 Punti = 3

 

Attenzione! Quad Center non si assume alcuna responsabilità sull’aggiornamento di quanto scritto. In particolar modo si sottolinea che le considerazioni sopra riportate non possono essere ritenute in nessuna maniera valevoli come fonte legalmente accreditata. Ricordiamo che gli organi preposti per le informazioni sono le sedi della Polizia Stradale Italiana e il Ministero dei Trasporti.